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Regesto

Art. 28 cpv. 2 LAI: Riduzione dei salari statistici.
- Ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali.
- La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Una deduzione globale del 25% dal salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
- Chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da un stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice delle assicurazioni non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

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Referenzen

Artikel: Art. 28 cpv. 2 LAI