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Regesto

Diritto internazionale privato, rappresentanza, responsabilità di una banca e del suo amministratore.
Diritto applicabile in materia di rappresentanza (consid. 4), di contratto di deposito (consid. 5a), di conto corrente, di mandato e di assegno (consid. 5b), nonchè di atto illecito (consid. 6).
La banca, presso la quale una persona deposita dei capitali a nome proprio, si obbliga contrattualmente solo con il titolare del conto, quand'anche sappia che il depositante non è proprietario dei valori depositati ma ne ha solo la gestione; assenza di rappresentanza indiretta confermata da atti concludenti (consid. 8). La banca non contravviene alle sue obbligazioni, restituendo i capitali al titolare del conto prima della notificazione del sequestro (art. 479 cpv. 1 CO; consid. 9 e 16).
Art. 41 LBCR. Presupposti per la responsabilità dell'amministratore di una banca.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 479 cpv. 1 CO, Art. 41 LBCR