Regesto
Art. 4 n. 2 lett. a TAGSU (doppia incriminabilitā); art. 148 CP. Truffa; manipolazione del mercato azionario.
1. Il fatto di combinare l'immobilizzazione di una parte dei titoli con proposte fittizie di acquisto, in modo da provocare un rialzo del corso, costituisce un inganno astuto a danno dei compratori (consid. 3c aa).
2. Questi compratori subiscono un pregiudizio patrimoniale se l'acquisto dei titoli comporta, a loro insaputa, un rischio eccedente i rischi speculativi normali inerenti a tale operazione (consid. 3c bb).
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Referenzen
Artikel: Art. 4 n. 2 lett. a TAGSU, art. 148 CP