Regesto
Art. 9 Cost.; art. 354 cpv. 1, art. 353 cpv. 3 e art. 85 cpv. 2 CPP . Notificazione di un decreto d'accusa mediante invio postale semplice. Onere della prova.
Se l'autorità penale notifica un decreto d'accusa mediante invio postale semplice, ossia con modalità non conformi all'art. 85 cpv. 2 CPP, le incombe l'onere di provare la notificazione e la data in cui è avvenuta. La prova della data di ricezione del decreto da parte del suo destinatario - unica determinante - non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali (consid. 4).
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Artikel:
Art. 9 Cost.,
art. 354 cpv. 1,