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Regesto

Garanzia del venditore per i difetti di una casa che il venditore ha costruito previamente sul proprio terreno come imprenditore generale per conto del compratore.
1. Portata e validità di una convenzione non stipulata con atto pubblico, secondo cui il futuro venditore s'impegna a costruire una casa sul proprio terreno, a un determinato prezzo globale, per il futuro compratore (consid. 2a-c).
2. L'art. 200 CO non è applicabile nel caso in cui la clausola di garanzia figurante nel contratto di appalto sia poi ripresa, una volta costruita la casa, nel contratto di vendita stipulato con atto pubblico (consid. 2d-g).
3. È negata una responsabilità per atto illecito dell'appaltatore e venditore fondata su di una pretesa violazione dell'art. 229 CP (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 200 CO, art. 229 CP