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Regesto

Art. 164 CP. Frode nel pignoramento.
1. Questa disposizione presuppone che l'attestato di carenza di beni rilasciato contro l'autore sia valido secondo il diritto per l'esecuzione di debiti. Il giudice penale deve, ove occorra, esaminare la relativa questione in via pregiudiziale (consid. I 1).
2. La nullità dell'esecuzione trae seco quella dell'attestato di carenza di beni nella quale è stato rilasciato (consid. I 2).
3. L'esecuzione nel suo intero come pure un singolo atto d'esecuzione sono nulli se violano una disposizione imperativa o ledono interessi pubblici o di terzi; casi d'applicazione (consid. I 3 et 4).
4. Atti d'esecuzione costitutivi di frode nel pignoramento possono essere commessi anche all'infuori di un'esecuzione in via di pignoramento, segnatamente in una procedura di sequestro; occorre solo che questi atti producano un effetto pregiudizievole a un creditore in una procedura in via di pignoramento (consid. II).

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Referenzen

Artikel: Art. 164 CP