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Regesto

Avviso ai conduttori e agli affittuari (art. 91 RFF).
L'avviso ai conduttori e agli affittuari può essere richiesto non solo al momento della domanda di esecuzione, ma anche più tardi, purché non vi sia stata esplicita rinuncia nella domanda. Tuttavia, la richiesta presentata a posteriori e la decisione dell'ufficio di darvi seguito non hanno effetto retroattivo alla data di presentazione della domanda in via di realizzazione del pegno immobiliare o della dichiarazione di fallimento; esse esplicano effetto solo al momento in cui la domanda è presentata e le spese sono anticipate.

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Referenzen

Artikel: art. 91 RFF