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Regesto

Art. 70, 273 CP.
1. Chiamato a determinare il termine di prescrizione dell'azione penale, il giudice deve, allorquando attribuisce un'attività delittuosa ad una delle tre categorie di reati (Art. 70 CP), tener conto delle circostanze che aggravano od attenuano la pena secondo la parte speciale del Codice penale (consid. 2).
2. In quanto elemento destinato a qualificare l'atto giuridicamente, il "caso grave" ai sensi dell'art. 273 CP va considerato ai fini della determinazione della pena massima applicabile; la questione se si sia in presenza di un caso grave dev'essere risolta secondo un criterio obiettivo, ossia prescindendo da tutti gli elementi soggettivi inerenti alla fattispecie concreta (consid. 2).
3. È dato un caso grave di spionaggio economico laddove la rivelazione di segreti economici metta, in ragione della loro importanza o del loro considerevole valore industriale, in pericolo la sicurezza nazionale nel settore economico (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 70, 273 CP, Art. 70 CP