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Regesto

Tassa di bollo sulle cedole e imposta preventiva; convenzione germanosvizzera per evitare la doppia imposizione.
1. La procedura bonale ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 della convenzione non impedisce l'uso dei rimedi giuridici previsti nella legislazione generale di uno Stato contraente (consid. 1).
2. Dividendi versati da una società anonima iscritta nel registro svizzero di commercio soggiacciono, secondo la legislazione generale svizzera, alla tassa di bollo sulle cedole e all'imposta preventiva (consid. 2).
3. La convenzione non fa ostacolo ad una simile imposizione anche se la società anonima conduce un'azienda soltanto in Germania ed è dominata da imprese tedesche. Nozione di reddito conseguito nel paese ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 della convenzione (consid. 3 e 4).