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Regesto

Art. 69 cpv. 2 LPP in combinato disposto con l'art. 45a OPP 2 (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011); art. 44 cpv. 1 e art. 47 cpv. 2 OPP 2 (in vigore dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2013) combinati con l'art. 65a cpv. 1 e 5 nonché art. 71 cpv. 1 LPP; art. 27h cpv. 1 OPP 2 (in vigore fino al 31 maggio 2009); costituzione di una riserva di fluttuazione di valore per istituzioni di previdenza di diritto pubblico che tengono il loro bilancio in cassa aperta e dovere del datore di lavoro uscente di compiere versamenti complementari in caso di copertura insufficiente.
La costituzione di una riserva di fluttuazione in caso di superamento dell'obiettivo di tasso di copertura inferiore al 100 % (soglia al di sotto di cui occorre adottare misure di risanamento) prevista nel regolamento di un istituto di previdenza di una corporazione di diritto pubblico con garanzia dello Stato antecedente l'entrata in vigore il 1° gennaio 2012 degli art. 72a segg. LPP č conforme alla legge (consid. 4).
La determinazione della quota di disavanzo che deve assumere il datore di lavoro uscente, basata su di un contratto di affiliazione e su di un regolamento, senza che sia presa in considerazione o dissolta la riserva di fluttuazione, non costituisce una disparitŕ di trattamento rispetto ai datori di lavoro rimanenti (consid. 5 e 6).

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