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Regesto a

Art. 82 lett. a, art. 83 lett. e ed art. 89 cpv. 1 LTF; procedura concernente l'autorizzazione a perseguire penalmente membri di autorità e funzionari, natura giuridica, rimedi di diritto dinanzi al Tribunale federale, motivo di esclusione, legittimazione a ricorrere del Cantone.
La procedura di autorizzazione a procedere penalmente è una procedura amministrativa che di principio apre la via del ricorso in materia di diritto pubblico (consid. 1.3.1). L'eccezione dell'art. 83 lett. e LTF non concerne gli impiegati cantonali che non sono membri delle autorità superiori esecutive e giudiziarie (consid. 1.3.2). Il diritto di ricorso del Cantone deve essere ammesso sulla base dell'art. 89 cpv. 1 LTF, siccome la decisione impugnata può avere un'influenza negativa sul funzionamento degli organi dello Stato e il Cantone è quindi toccato sensibilmente in un interesse pubblico importante (consid. 1.4).

Regesto b

Art. 49 cpv. 1 Cost., art. 7 cpv. 2 lett. b ed art. 309 seg. CPP, § 148 della legge zurighese sull'organizzazione giudiziaria (GOG/ZH) e § 38 della legge zurighese sul Gran Consiglio (KRG/ZH); regolamentazione zurighese dell'autorizzazione a perseguire penalmente, conformità al diritto federale.
I Cantoni possono anche prevedere un'autorità giudiziaria quale autorità competente per concedere l'autorizzazione a procedere penalmente (consid. 2.2). La decisione del Tribunale cantonale presa in applicazione del § 148 GOG/ZH costituisce nel merito una decisione di autorizzazione a perseguire. Questa disposizione non è contraria al Codice di procedura penale svizzero (consid. 2.3). Tranne nel caso di membri di autorità superiori esecutive e giudiziarie, nell'ambito della decisione di autorizzazione non possono essere tenute in conto considerazioni politiche (consid. 2.4). I Cantoni possono fare dipendere da un'autorizzazione anche l'apertura del perseguimento penale contro impiegati comunali (consid. 2.7).

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Referenzen

Artikel: art. 89 cpv. 1 LTF, Art. 49 cpv. 1 Cost.