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Regesto

Art. 16 cpv. 2 lett. b e d, art. 17 cpv. 1 e 2, art. 30 lett. c LADI; art. 26 OADI.
Tenuto conto dell'art. 16 cpv. 2 lett. b e d LADI, l'obbligo imposto dall'art. 17 cpv. 1, 2a frase, LADI di cercare un impiego anche al di fuori della professione precedente non deve essere applicato in maniera troppo restrittiva all'inizio della ricerca d'impiego. Di conseguenza alle persone qualificate con un rapporto di lavoro disdetto dev'essere riconosciuto il diritto di concentrare le proprie ricerche personali dapprima al precedente settore di attivitŕ purché questo offra ancora posti liberi (consid. 2.1.3).
Per il periodo che precede l'iscrizione all'assicurazione disoccupazione, l'obbligo, per chi richiede prestazioni assicurative, di attivarsi regolarmente con domande d'impiego non deriva dall'art. 26 OADI, bensě dall'obbligo generale di ridurre il danno ancorato all'art. 17 cpv. 1 LADI (consid. 4).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 26 OADI, art. 17 cpv. 1 LADI