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Regesto

Art. 86b cpv. 1 lett. a e art. 49 cpv. 2 n. 26 LPP; informazione degli assicurati sui diritti alle prestazioni.
Un istituto cantonale di previdenza di diritto pubblico non adempie sufficientemente al proprio obbligo di informare gli assicurati in modo adeguato sui loro diritti alle prestazioni - in casu: rendita del partner - con la sola pubblicazione ufficiale del testo di legge e nemmeno con la messa on line di tale testo sul suo sito Internet, con l'indicazione del nuovo tipo di prestazione (consid. 4.2.3).
Lasciata aperta la questione di sapere se "informare in modo adeguato" presupponga che debbano pure essere indicate le condizioni del diritto alla specifica prestazione, in ogni caso qualora esse, come nel caso concreto concernente la rendita del partner, non possano ritenersi senz'altro soddisfatte (consid. 4.2.2).

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Referenzen

Artikel: Art. 86b cpv. 1 lett. a e art. 49 cpv. 2 n. 26 LPP