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Regesto

Convenzione di Ginevra per l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, del 26 gennaio 1927. Trattato di commercio tra la Svizzera e la Jugoslavia, del 27 settembre 1948. Riserva dell'ordine pubblico dello Stato in che è chiesta l'esecuzione.
1. Il fatto che una sentenza arbitrale estera non sia munita dell'indicazione dei rimedi giuridici o ne contenga una incompleta, senza la menzione dei rimedi straordinari, non contrasta con l'ordine pubblico svizzero. Neppure l'esclusione di qualsiasi possibilità di ricorso nello Stato in cui la sentenza arbitrale è stata pronunciata può impedire l'esecuzione di quest'ultima (consid. 3a).
2. Eccezione con cui è invocata la violazione del principio della buona fede e del diritto di essere sentito nella procedura arbitrale estera (consid. 3b).
3. Deroga alla natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 4).