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Regesto

Art. 4 Cost. Diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo.
1. Ove, nel quadro dell'esame di una domanda d'autorizzazione, sia stato chiesto il parere di una commissione di periti scelti fuori dell'amministrazione, tale parere deve essere comunicato al richiedente perché possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo (consid. 1b).
2. Il richiedente ha diritto di prendere conoscenza direttamente del parere; una conoscenza indiretta, fondata su informazioni telefoniche, non č sufficiente (consid. 2a).
3. Condizioni alle quali puň ammettersi una rinuncia all'esercizio del diritto di essere sentito (consid. 2b e c).

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Artikel: Art. 4 Cost.

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