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Regesto

Contratto concluso da un rappresentante con lui medesimo.
- Applicazione dei principi relativi al caso in cui il direttore di una società anonima chiede a un procuratore, a lui subordinato, di cedergli dei crediti della società in vista di un pagamento o a titolo di garanzia (consid. 4).
- Il contratto con sè stesso è di massima vietato; è tuttavia lecito, eccezionalmente, nel caso in cui il rappresentante vi sia stato specialmente autorizzato o che la natura dell'affare escluda un nocumento del rappresentato. È permesso, in genere, se trattasi di meri atti d'esecuzione? (questione lasciata aperta, l'ipotesi non essendosi verificata). Per il resto, l'atto è nullo, a meno che non sia ratificato posteriormente dal rappresentato (consid. 5).
- Autorizzazione di contrattare con sè stesso? Ratificazione successiva? (consid. 6).
- Conflitto d'interessi che crea un rischio di nocumento per il rappresentato (consid. 7).