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Regesto

Art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 38, 44 e 92 cpv. 1 n. 1a LEF; art. 641a e 896 CC; libertà personale; garanzia della proprietà; modifica della legge turgoviese del 5 dicembre 1983 sulla detenzione di cani.
La disposizione impugnata della legge cantonale sui cani, che prevede la confisca e l'affidamento a terzi dell'animale quale mezzo per indurre il detentore ad ottemperare alle sue incombenze finanziarie, non rappresenta una misura che interviene nel campo regolamentato dal diritto sull'esecuzione forzata e che serve direttamente all'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria, bensì un mezzo di pressione indiretto sotto forma di provvedimento amministrativo che causa un pregiudizio giuridico (consid. 3 e 4.1); la norma non viola l'interdizione di pignoramento e di ritenzione degli animali domestici sancita dal diritto federale (consid. 4.2).
Compatibilità di questa misura con la libertà personale e la garanzia della proprietà (consid. 5).

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Artikel: Art. 49 cpv. 1 Cost., art. 641a e 896 CC