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Regesto

Art. 108 cpv. 2 e 132 OG. Quando č impugnata una decisione, mediante la quale giusta l'art. 87 cpv. 4 OAI l'amministrazione non entra nel merito, le conclusioni materiali del ricorso di diritto amministrativo contengono anche quella che l'amministrazione entri nel merito della nuova domanda (consid. 1).
Art. 85 cpv. 2 lett. h e 97 LAVS. L'amministrazione non ha il potere, applicando per analogia le disposizioni sulla revisione dei giudizi, di riesaminare una precedente decisione a suo tempo sottoposta a controllo del giudice (consid. 2b).
Art. 87 cpv. 4 OAI. Detta disposizione si applica, per analogia, anche alle prestazioni reintegrative. Quindi se una prestazione di reintegrazione č stata rifiutata, una nuova domanda non puň essere esaminata che quando l'assicurato rende plausibile una modificazione della situazione di fatto tale da influire sul diritto (consid. 3a).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 87 cpv. 4 OAI, Art. 108 cpv. 2 e 132 OG

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