Regesto
Art. 82 LPP; art. 17 e 53 LPGA ; adeguamento di una rendita d'invaliditŕ fondata su di una polizza assicurativa sulla vita del pilastro 3a.
In assenza di disposizioni legali e regolamentari, i principi relativi all'adeguamento di una rendita d'invaliditŕ nel secondo pilastro sono applicabili per analogia e in via sussidiaria anche al pilastro 3a (consid. 3).
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Art. 82 LPP,