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Regesto

Art. 31 Cost.; disciplina degli avvocati.
Va deciso in base al principio della proporzionalità se un avvocato, a cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare nel cantone in cui s'è reso colpevole, possa essere oggetto di un provvedimento disciplinare anche nel cantone del suo domicilio professionale. Una nuova sanzione si giustifica comunque quando quella pronunciata nel primo cantone non possa esplicare l'effetto voluto, ad esempio perché l'avvocato vi esercita solo raramente la propria attività, di guisa che il divieto temporaneo di esercitarvi la sua professione lo colpisce solo in scarsa misura.

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Artikel: Art. 31 Cost.