Regesto
Art. 8a LEF; diritto di consultazione di chi č stato parte nella procedura di esecuzione forzata.
Il diritto del debitore di consultare gli atti di un fallimento chiuso, che avrebbero potuto essere distrutti ma che non lo sono stati, non č limitato dal termine previsto per la loro conservazione ufficiale (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3.2).
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Artikel: Art. 8a LEF