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Regesto

Art. 305ter cpv. 1 e art. 97 seg. CP, art. 3-5 LRD; carente diligenza in operazioni finanziarie, prescrizione.
L'obbligo di identificazione sorge con la conclusione di una relazione d'affari e perdura fino al termine della stessa. L'operatore finanziario, che nell'ambito di una duratura relazione d'affari compie atti di gestione senza accertarsi dell'identità dell'avente economicamente diritto, agisce in modo permanentemente contrario al diritto. In questo caso, la carente diligenza in operazioni finanziarie si configura come un reato permanente. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la relazione d'affari e con essa il relativo dovere di identificazione o dal giorno in cui l'operatore finanziario ha posto un termine alla situazione illecita creatasi accertando l'identità dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali gestiti (consid. 2.4).

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Referenzen

Artikel: art. 3-5 LRD