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Regesto

Art. 1a cpv. 3 LIPG e art. 23 LPPC; diritto a un'indennità per perdita di guadagno in caso di interventi di protezione civile in favore della comunità.
Secondo il chiaro tenore dell'art. 1a cpv. 3 LIPG, il diritto a un'indennità per perdita di guadagno si ricollega esclusivamente al diritto al soldo (consid. 5.2). Questo diritto non può di regola essere negato per il motivo che l'autorizzazione necessaria per il servizio in questione è insufficiente (o non è stata concessa); lo può per contro essere a causa di un superamento del numero ammissibile dei giorni di servizio (consid. 5.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 1a cpv. 3 LIPG, art. 23 LPPC