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Regesto

Obbligo di verbalizzazione di sopralluoghi esperiti nell'ambito di procedimenti giudiziari amministrativi (art. 29 cpv. 2 Cost.).
Le risultanze del sopralluogo devono di massima essere verbalizzate per iscritto e alle parti dev'essere concessa la facoltà di esprimersi sul verbale prima che sia adottata la sentenza (consid. 2.2 e 2.3). La questione di sapere se, nei casi in cui la fattispecie è semplice, sia sufficiente tenere un'udienza in presenza delle parti dopo il sopralluogo e rilevarne le risultanze e le dichiarazioni delle parti nei considerandi è stata lasciata aperta (consid. 2.4). In ogni modo le parti devono avere la possibilità prima dell'emanazione del giudizio (e non soltanto nell'ambito di una procedura ricorsuale), nella misura in cui non vi rinuncino (consid. 2.4 e 2.6), di prendere posizione su una documentazione fotografica allestita durante il sopralluogo (consid. 2.5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 29 cpv. 2 Cost.