Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 8 CEDU; permesso di dimora per il padre straniero di una figlia svizzera.
L'art. 8 CEDU si applica quando uno straniero può far valere una relazione intatta con il figlio che ha il diritto di risiedere in Svizzera, sebbene non gli sia stata attribuita l'autorità o la custodia parentale (consid. 1d).
Il ricorrente e la figlia intrattengono una relazione stretta ed effettivamente vissuta. La decisione impugnata lede il diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente ai sensi dell'art. 8 n. 1 CEDU. Un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in determinati casi, in particolare quando si tratta di praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri. Il rilascio - o il rifiuto - di un permesso di dimora in base all'art. 8 CEDU va deciso effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (consid. 3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDU, art. 8 n. 1 CEDU, art. 8 n. 2 CEDU