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Regesto

Art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; art. 3 CEDU; art. 25 cpv. 2 e 3 Cost.; art. 5, 64 cpv. 1 lett. d e art. 65 LAsi; art. 62, 63 e 64 LStr; coordinazione tra le procedure che mettono fine al soggiorno in Svizzera secondo la LASi e secondo la LStr.
La giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 1 lett. d LAsi in relazione con l'art. 10 LDDS resta applicabile sotto la LStr. Le autorità cantonali possono decidere di non rinnovare o di revocare un titolo di soggiorno che esse hanno accordato a uno straniero cui è stato riconosciuto asilo, quindi pronunciare ed eseguire l'allontanamento, senza che l'asilo debba essere previamente revocato (consid. 4).
Tuttavia, l'autorità cantonale che intende non rinnovare o revocare un'autorizzazione di soggiorno o di domicilio di uno straniero cui è stato riconosciuto asilo e pronunciare l'allontanamento dell'interessato in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 lett. c LStr, deve prestare attenzione al fatto che, oltre alle condizioni previste dall'art. 62 segg. LStr, siano rispettate quelle indicate nell'art. 65 LAsi (consid. 5.1). Condizione d'applicazione dell'art. 65 LAsi (consid. 5.2 e 5.3). Condizioni per una deroga al divieto di respingimento (consid. 5.4).
Applicazione al caso in esame (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 65 LAsi, art. 3 CEDU, art. 25 cpv. 2 e 3 Cost., art. 10 LDDS