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Regesto

Art. 24 cpv. 1 LPP; lett. f cpv. 1-3 delle disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1a revisione della LPP); diritto applicabile.
Il vecchio diritto (con intere e mezze rendite d'invalidità) rimane di principio applicabile a una rendita d'invalidità in corso prima dell'entrata in vigore della 1a revisione della LPP (1° gennaio 2005; lett. f cpv. 1). Se però il grado d'invalidità aumenta al termine del periodo transitorio di due anni (fine dicembre 2006), diventa applicabile, in virtù della lett. f cpv. 3 a contrario, il nuovo diritto (con il sistema di graduazione più preciso delle rendite; consid. 4.2). Una successiva diminuzione del grado d'invalidità non comporta un cambiamento dalla nuova alla vecchia regolamentazione (consid. 4.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 24 cpv. 1 LPP