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Regesto

Art. 2 LAVS e 1 OAF. L'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria non impedisce al cittadino svizzero domiciliato all'estero, il cui salario è in parte versato da un datore di lavoro svizzero e in parte da uno straniero, d'assicurarsi facoltativamente per il reddito conseguito all'estero (consid. 2a).
Art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS e convenzione franco-svizzera. Giusta il principio dell'affiliazione al luogo di lavoro stabilito nella convenzione, i cittadini svizzeri domiciliati in Francia e che vi esercitano esclusivamente l'attività lucrativa sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria anche per il reddito realizzato al servizio di un datore di lavoro svizzero (consid. 3a).
Art. 2 cpv. 1 CC. Il principio della buona fede può giustificare la non restituzione di contributi soluti a torto (consid. 3b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 2 LAVS, Art. 2 cpv. 1 CC