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Regesto

Art. 9 cpv. 5 lett. h e art. 21 cpv. 1 seconda frase LPC; art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI; art. 23 cpv. 1 seconda frase CC; art. 5 LAS; competenza intercantonale in materia di fissazione e versamento di prestazioni complementari.
La definizione restrittiva di istituto - prevista dalla legislazione in materia di prestazioni complementari - contemplata all'art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI, in quanto si limita alla nozione degli istituti che sono riconosciuti tali da un Cantone o che dispongono di un'autorizzazione cantonale d'esercizio cantonale, è di principio valida in tutti i casi in cui la LPC menziona il concetto di istituto, ossia anche quando si è nel campo di applicazione dell'art. 21 cpv. 1 seconda frase LPC (consid. 3.1).
La nozione di altro stabilimento previsto nell'art. 21 cpv. 1 seconda frase LPC deve essere interpretata alla luce dell'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC; nel caso concreto l'istituto in questione non rientra in questa definizione (consid. 4.1). Dall'art. 5 LAS non è possibile desumere alcunché per l'applicazione del diritto al caso in questione (consid. 4.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI, art. 5 LAS