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Regesto

Art. 19 cpv. 2, art. 47 e 50 CP; commisurazione della pena in caso di scemata imputabilità; obbligo di motivazione.
Il giudice deve valutare la colpa (soggettiva) dell'autore partendo dalla gravità oggettiva dell'atto. Nell'ambito di questa valutazione deve considerare (pure) la scemata imputabilità. Deve spiegare in che misura quest'ultima attenua la colpa (consid. 5.5 e 5.6).
La valutazione complessiva della colpa dev'essere esposta nella sentenza, cosicché sia possibile esaminare se la (ipotetica) pena che ne risulta sia adeguata e corrisponda al grado del carattere riprensibile dell'atto definito dal quadro edittale (consid. 5.7).
Di regola una pena adeguata all'atto e all'autore per un'unica infrazione dev'essere fissata nei limiti del quadro edittale. Può fuoriuscirne solo in presenza di circostanze eccezionali e ove la pena comminata per il reato in questione appaia, nel caso concreto, troppo severa o troppo mite. Una pena inferiore al quadro edittale ordinario può entrare in considerazione quando concorrono elementi di attenuazione della colpa rispettivamente della pena che relativizzano di molto un rimprovero in sé oggettivamente lieve di modo che la pena fissata entro i limiti ordinari urterebbe il senso di giustizia. Di regola la scemata imputabilità da sola non conduce perciò a un abbassamento del quadro edittale ordinario della pena. Per questo occorre inoltre che circostanze rilevanti facciano apparire la colpa dell'autore come particolarmente lieve (consid. 5.8).

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Referenzen

Artikel: art. 47 e 50 CP