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Regesto

Art. 63 CP; commisurazione della pena nel caso in cui l'autorità si sia valsa della collaborazione di un agente infiltrato.
Un'interpretazione dell'art. 63 CP conforme alla Costituzione e alla CEDU esige che nella commisurazione della pena siano considerati in modo estensivo a favore dell'imputato gli effetti dell'impiego di un agente infiltrato (consid. 2b/aa). A questo principio può derogarsi solo in casi del tutto eccezionali, ad es. allorquando la partecipazione degli agenti infiltrati sia stata veramente minima, ossia tale da non aver avuto manifestamente alcuna influenza sulla colpa del reo (consid. 2b/bb). Applicazione nella fattispecie concreta (consid. 2b/cc).

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Referenzen

Artikel: Art. 63 CP