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Regesto

Art. 81 cpv. 2 lett. a, art. 85 cpv. 1 lett. e, art. 95 cpv. 1 LADI: Domanda di restituzione di prestazioni percepite indebitamente, in seguito a una decisione del servizio cantonale in un caso dubbio sottopostogli da una cassa.
Chiamato da una cassa a decidere su di un caso dubbio, il servizio cantonale deve unicamente esaminare se siano adempiuti i presupposti giuridici materiali (tra l'altro, l'idoneità al collocamento) del diritto alle prestazioni.
Sotto questo profilo la sua decisione è vincolante per la cassa di disoccupazione.
Da parte sua, quest'ultima deve, nel quadro della procedura di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, esaminare liberamente se siano date le condizioni di un riesame, in particolare quella dell'erroneità manifesta.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 95 cpv. 1 LADI