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Regesto

Procedura penale cantonale; rifiuto di testimoniare fondato sull'immunità parlamentare e sul segreto d'ufficio.
L'immunità prevista dall'art. 28 della costituzione del cantone di Neuchâtel mira a garantire che i deputati possano esprimersi sulle decisioni adottate dal Gran Consiglio, in particolare nel quadro della vigilanza esercitata sull'amministrazione cantonale. Essa non si estende al rifiuto di testimoniare in giudizio sulle circostanze che hanno permesso a un deputato d'avere conoscenza di un incarto senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo competente (consid. 3 e 4). Tali circostanze non costituiscono fatti coperti dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 147 n. 2 CPP/NE (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 147 n. 2 CPP