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Regesto

Art. 4 e art. 22ter Cost. 2 e art. 2 Disp. trans. Cost.; esecuzione di un decreto di sfratto; art. 474A cpv. 2 CPC gin.
1. Ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico contro una decisione che subordina l'esecuzione di una sentenza all'avverarsi di una condizione (consid. 1).
2. L'art. 474A cpv. 2 CPC gin., secondo cui si può differire un decreto di sfratto per motivi umanitari nella misura necessaria per permettere di rialloggiare il conduttore, non contravviene di per sé, né alla garanzia della proprietà, né alla forza derogatoria del diritto federale (consid. 2).
3. Nel caso concreto, questa disposizione è stata applicata arbitrariamente, poiché visto il tempo trascorso dal giudizio di sfratto, un aggiornamento sine die dell'esecuzione era inammissibile (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 474A cpv. 2 CPC, Art. 4 e art. 22ter Cost