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Regesto

Arbitrato della Corte d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (CCI). Concordato intercantonale sull'arbitrato, del 27 marzo 1969, art. 58 Cost. art. 1 LCSI.
1. Designazione di un arbitro unico da parte della Corte d'arbitrato della CCI, in applicazione dell'art. 7 (2) cpv. 3 del Regolamento di conciliazione e d'arbitrato della CCI (RCCI). Art. 58 Cost. (consid. 2).
2. Legittimazione ad invocare la violazione del concordato. Per quanto concerne il numero degli arbitri e la loro designazione ad opera delle parti, le disposizioni del RCCI prevalgono su quelle del concordato (art. 10 e 11) (consid. 4).
3. Esame da parte del Tribunale federale dell'applicazione dell'art. 7 (2) cpv. 3 RCCI (consid. 5).
4. Art. 1 LCSI. Contratto con cui è accordato ad un'impresa il diritto di produrre determinate macchine. Rottura del contratto. Decisione arbitrale con la quale è fatto divieto all'impresa di produrre e di vendere macchine fintantochè queste comprendano certe caratteristiche delle macchine oggetto del contratto (consid. 12).
5. Effetti dell'accoglimento del ricorso di diritto pubblico proposto contro la decisione dell'autorità cantonale che, pronunciandosi sul gravame presentato contro una decisione arbitrale, lo aveva respinto (consid. 13).

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Referenzen

Artikel: art. 58 Cost.