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Regesto

Riserva della proprietà; requisito dell'iscrizione nel luogo del domicilio attuale dell'acquirente (art. 715 cpv. 1 CC).
- Se l'acquirente cambia domicilio, l'iscrizione al vecchio domicilio perde efficacia dopo tre mesi dal trasferimento del domicilio, senza tener conto se l'alienante o il suo avente diritto ne abbia conoscenza (art. 3 del regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà, testo del 29 ottobre 1962; consid. 2).
- Domicilio di un uomo d'affari che lascia, con la famiglia, il luogo dell'azienda commerciale. L'indicazione di un luogo accanto al proprio nome, nelle decisioni giudiziarie e nelle pubblicazioni ufficiali, riveste importanza per la prova del domicilio? (art. 23 e 9 CC; consid. 3).
- Protezione dell'alienante che presta fede a tale indicazione? (consid. 4).
- Iscrizione dopo la dichiarazione del fallimento dell'acquirente? (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 715 cpv. 1 CC, art. 3 del, art. 23 e 9 CC