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Regesto

Art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; indennizzo in seguito all'abbandono del procedimento penale.
L'indennità secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presuppone che sia il ricorso ai servizi di un avvocato sia il dispendio da questi sostenuto siano adeguati (consid. 2.3.4).
In casi semplici sotto il profilo giuridico, il dispendio del difensore deve limitarsi a un minimo; semmai è sufficiente una consultazione. Tuttavia, nell'ambito di crimini o delitti, soltanto in casi eccezionali già il fatto di far capo a un avvocato può essere definito come un esercizio non adeguato dei diritti di parte (consid. 2.3.5).

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Referenzen

Artikel: Art. 429 cpv. 1 lett. a CPP