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Regesto

Competenze delle autorità di esecuzione nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro (art. 275 LEF).
Sotto l'imperio del nuovo diritto esecutivo entrato in vigore il 1o gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione sono limitate al controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d'esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 92 a 106 LEF. Le censure, che toccano i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la titolarità dei beni da sequestrare e l'abuso di diritto, rientrano nella competenza del giudice dell'opposizione (art. 278 LEF). Annullamento, nel caso concreto, delle decisioni con cui l'autorità di vigilanza è entrata nel merito di tali censure (consid. 2 e 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 275 LEF, art. 92 a 106, art. 278 LEF