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Regesto

Estratto del registro delle esecuzioni (art. 8 cpv. 2 LEF).
L'esame della solvibilità di un socio d'affari in base al registro delle esecuzioni permette di evitare non solo perdite nella rubrica debitori, ma anche, secondo le circostanze, di promuovere nuovi procedimenti esecutivi contro un debitore già iscritto nel registro delle esecuzioni. La facoltà consentita dall'art. 8 cpv. 2 LEF di farsi rilasciare estratti del registro delle esecuzioni si fonda quindi sull'interesse pubblico che, in linea di principio, deve prevalere sulle esigenze relative alla protezione della personalità.
Per tale ragione non può essere dato seguito alla domanda della ricorrente di far allestire un estratto del registro delle esecuzioni, in cui siano menzionate solo le esecuzioni ancora pendenti e quelle per le quali non sia ancora scaduto il termine per chiedere il rigetto dell'opposizione, mentre non dovrebbero esservi menzionate le altre esecuzioni, eccettuate quelle che hanno dato luogo al rilascio di un attestato di carenza di beni o al fallimento.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 8 cpv. 2 LEF