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Regesto

Art. 29 LPP, art. 331c CO: Trasferimento della prestazione di libero passaggio.
- Nell'assicurazione obbligatoria, la prestazione di libero passaggio deve, nel caso di mantenimento senza interruzione della previdenza professionale, essere trasferita alla nuova istituzione di previdenza giusta l'art. 29 LPP (con riserva del cpv. 2) (consid. 3c).
- Presupposti secondi i quali l'assicurato, nell'ambito della previdenza più estesa e quando si tratta dell'apporto di una prestazione di libero passaggio a una nuova istituzione di previdenza, ha il diritto di scegliere tra le possibilità legali che assicurano il mantenimento della previdenza (consid. 4b).

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Referenzen

Artikel: Art. 29 LPP, art. 331c CO