Regesto
Provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 77 segg. LBI.
1. Il fatto che sia fornita una garanzia ai sensi dell'art. 79 cpv. 2 LBI non dispensa il giudice dall'esaminare se siano dati i presupposti per emanare provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 77 cpv. 2 LBI.
2. Il giudice č, in particolare, tenuto ad esaminare se la pretesa violazione rischi di causare al richiedente un danno difficilmente riparabile che solo provvedimenti d'urgenza possono prevenire.
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Referenzen
Artikel: art. 79 cpv. 2 LBI, art. 77 cpv. 2 LBI