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Regesto

Art. 251 LEF.
1. Una graduatoria passata in giudicato non può essere rimessa in discussione mediante l'ammissione di un'insinuazione tardiva. Non può quindi, in linea di principio, essere fatto valere un diritto di pegno per un credito già collocato in virtù di una graduatoria passata in giudicato (consid. 4).
2. È per converso ammissibile l'insinuazione tardiva di una pretesa di revocazione che, per assenza di legittimazione, non aveva ancora potuto essere fatta valere al momento dell'apertura del fallimento (consid. 4). Questa pretesa non costituisce un credito insorto dopo l'apertura del fallimento e che non può come tale essere preso in considerazione (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 251 LEF