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Regesto

Controllo astratto delle norme; legge vodese del 4 marzo 1985 che modifica quella del 14 dicembre 1937 sulla stampa: diritto di risposta (art. 28g-28l CC) e diritto cantonale di rettifica spettante alle autorità.
1. Forza derogatoria del diritto federale (art. 2 Disp.trans.Cost.).
Gli art. 28g-28l CC disciplinano in modo esauriente il diritto di risposta fondato sulla protezione della personalità.
Il diritto di rettifica che il nuovo art. 15 della legge vodese sulla stampa conferisce alle autorità cantonali e comunali per qualsiasi presentazione erronea di fatti relativi all'esercizio del potere pubblico non è contrario all'art. 2 Disp.trans.Cost.; poiché non è diretto a proteggere la personalità, esso fa parte del diritto pubblico cantonale riservato dall'art. 6 CC e concerne una questione che il legislatore federale non ha inteso regolare. L'art. 15 della legge va tuttavia interpretato restrittivamente (consid. 4).
Il nuovo art. 65 della legge, per converso, viola l'art. 2 Disp.trans. Cost. nella misura in cui estende tale diritto di rettifica nei confronti della radio e della televisione (consid. 5).
2. Libertà di stampa (art. 55 Cost.); uguaglianza di trattamento (art. 4 Cost.).
Fondato su di un motivo di diritto pubblico, il diritto di rettifica del nuovo art. 15 della legge non comporta un intervento inappropriato od eccessivo nell'ambito della libertà della stampa (consid. 6).
Applicabile ad ogni informazione diffusa nel Cantone di Vaud, esso non viola l'uguaglianza di trattamento (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 28g-28l CC, art. 6 CC, art. 55 Cost., art. 4 Cost.