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Regesto

Art. 712m cpv. 2, art. 68 CC; nomina dell'amministratore e del portinaio in una comunione di comproprietari per piani e fissazione dell'indennità; esclusione dal diritto di voto.
In virtù del rinvio contenuto nell'art. 712m cpv. 2 CC, la disposizione sull'esclusione dal diritto di voto (art. 68 CC) è anche applicabile all'assemblea dei comproprietari per piani (consid. 3.4).
La nomina di un amministratore non costituisce un interesse privato nel senso dell'art. 68 CC, ma è un atto d'amministrazione interno, cosicché un comproprietario per piani può partecipare ad una risoluzione che riguarda la sua nomina quale amministratore (consid. 3.5).
Costituiscono per contro degli interessi privati nel senso dell'art. 68 CC le risoluzioni concernenti la rimunerazione per l'attività di amministratore (consid. 3.6), la nomina di un portinaio e la rimunerazione della sua attività (consid. 3.7), cosicché il comproprietario per piani interessato è escluso dal diritto di voto in tale risoluzione.
L'esclusione di un comproprietario per piani dal diritto di voto vale anche qualora egli rappresenti un altro comproprietario non escluso dal diritto di voto (consid. 3.8).
I voti espressi in violazione dell'art. 68 CC devono essere considerati non validi e non devono essere contati. La mancata partecipazione all'assemblea non impedisce di prevalersi dell'art. 68 CC (consid. 3.9).

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Referenzen

Artikel: art. 68 CC, Art. 712m cpv. 2, art. 68 CC