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Regesto

N. 2 cpv. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 13 dicembre 2002, art. 42, 43 n. 1 cpv. 2 vCP, art. 56 cpv. 6 e 64 segg. CP; liberazione condizionale delle persone internate in base al diritto previgente per ripetute infrazioni contro il patrimonio.
Se nessuna delle misure previste agli art. 59-61 o 63 CP entra in considerazione, gli internamenti pronunciati in applicazione degli art. 42 e 43 n. 1 cpv. 2 vCP proseguono, sebbene non siano realizzate le nuove condizioni per l'internamento ai sensi dell'art. 64 CP (consid. 1.1.1).
Questi internamenti proseguono secondo il nuovo diritto che include gli art. 64a e 64b CP sulla liberazione condizionale, liberazione che dev'essere pronunciata quando la persona internata ha commesso solo delle infrazioni patrimoniali e se non vi sia da attendersi che commetta dei reati ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 CP (consid. 1.1.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 59-61 o 63 CP, art. 64 CP, art. 64a e 64b CP, art. 64 cpv. 1 CP