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Regesto

Art. 43 CP, rifiuto di porre fine al trattamento ambulatorio; art. 5 n. 4 CEDU, nozione di tribunale.
È impugnabile con ricorso di diritto amministrativo la decisione dell'autorità competente di porre fine o meno ad una misura ai sensi dell'art. 43 CP (consid. 1).
Potere cognitivo del Tribunale federale in caso di censure di rango costituzionale (consid. 2a).
La nozione di tribunale figurante all'art. 5 n. 4 CEDU è autonoma: l'organo competente deve essere indipendente e garantire che la procedura seguita abbia carattere giurisdizionale (consid. 2b).
Esigenze poste alla motivazione di una decisione che contiene costatazioni mediche relative alle probabilità di guarigione dell'interessato (consid. 2c).
Per decidere se porre fine a un trattamento ambulatorio, deve essere esaminato lo stato dell'interessato e il rischio di nuove infrazioni (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 43 CP, art. 5 n. 4 CEDU