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Regesto

Art. 38 cpv. 2bis LPGA (art. 44 cpv. 2 LTF, art. 20 cpv. 2bis PA); validità del principio della notificazione fittizia pure nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale?
La finzione riconosciuta, in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella postale, pure in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492), mantiene la sua validità anche sotto l'imperio del nuovo diritto - ora in analogia all'art. 38 cpv. 2bis LPGA (nonché all'art. 44 cpv. 2 LTF e all'art. 20 cpv. 2bis PA; consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 123 III 492

Artikel: Art. 38 cpv. 2bis LPGA, art. 44 cpv. 2 LTF, art. 20 cpv. 2bis PA