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Regesto

Art. 16cbis cpv. 2 LCStr; commisurazione del periodo di revoca della licenza di condurre svizzera dopo una violazione delle norme della circolazione stradale commessa all'estero.
Per un autore primario, la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero rappresenta il limite superiore del margine di apprezzamento dell'autoritŕ svizzera. Quest'ultima deve prendere in considerazione adeguatamente l'aggravio che il divieto di condurre estero comporta per il conducente. La durata della revoca della licenza di condurre svizzera deve essere stabilita in modo che, computando tale aggravio, la sanzione complessiva non superi la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 16cbis cpv. 2 LCStr