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Regesto

Art. 16 cpv. 3 LCStr in combinazione con l'art. 32 cpv. 1 OAC, art. 17 cpv. 1 lett. a e c LCStr; revoca della licenza in caso di guida nonostante la revoca della licenza.
Al fine di determinare la durata della revoca della licenza per aver guidato nonostante la revoca della licenza, non va presa in considerazione la parte restante, non eseguita, del precedente provvedimento passato in giudicato; a questo proposito, l'autorità competente deve se del caso pronunciare una nuova ed indipendente decisione d'esecuzione (consid. 2a/bb; cambiamento di giurisprudenza).
Nei casi di lieve gravità, la durata della revoca può essere inferiore alla durata legale minima di sei mesi prevista per il conducente che ha guidato nonostante la revoca della licenza (consid. 2b/bb). Una revoca della licenza di poco più di due mesi è sproporzionata qualora la colpa del conducente sia particolarmente lieve (consid. 2b/cc).
Resta irrisolta la questione se, nei casi di gravità particolarmente lieve, l'autorità competente possa o, secondo le circostanze, addirittura debba scendere al di sotto della durata minima di un mese prevista dall'art. 17 cpv. 1 LCStr (consid. 2b/cc).

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Referenzen

Artikel: Art. 16 cpv. 3 LCStr, art. 32 cpv. 1 OAC, art. 17 cpv. 1 LCStr