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Regesto

Art. 164 cpv. 2 e art. 182 Cost.; art. 13 cpv. 1, art. 15 cpv. 1 lett. c e art. 107 cpv. 3 LIVA 2009; art. 16 cpv. 3 OIVA 2009; art. 11 cpv. 1 LPP; controllo concreto delle norme; violazione del principio della separazione dei poteri nella misura in cui l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto esclude in ogni caso la partecipazione di istituti di previdenza professionale ad un gruppo d'imposizione IVA.
Controllo pregiudiziale delle ordinanze del Consiglio federale. Esclusione per via d'ordinanza della partecipazione di istituti di previdenza professionale ad un gruppo d'imposizione IVA (consid. 2). Un bisogno di protezione preponderante secondo il diritto della previdenza professionale fa difetto quando l'istituto di previdenza professionale riunisce il cento per cento o la maggioranza qualificata di partecipazioni sotto la sua direzione. Per quanto la detenzione di simili partecipazioni sia davvero permessa, non può essere impedita alla fondazione - contrariamente a ciò che prevede la disposizione impugnata - la costituzione di un gruppo d'imposizione IVA (consid. 3). L'art. 16 cpv. 3 OIVA 2009 oltrepassa pertanto il quadro di una semplice ordinanza d'esecuzione e viola il principio della separazione dei poteri (consid. 4.1).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 164 cpv. 2 e art. 182 Cost., art. 11 cpv. 1 LPP